Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011.
Permette al soggetto abilitato esterno di pagare on-line le spese di giustizia ed i diritti.
Il pagamento telematico può essere eseguito generando in autonomia una richiesta di pagamento:
Il pagamento può essere eseguito contestualmente oppure generando e stampando un avviso di pagamento (modalità disponibile solo nell'area pubblica) e pagando attraverso i seguenti canali:
Le informazioni necessarie per poter procedere al pagamento telematico sono:
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT) contenente, tra le altre informazioni:
La RT così ottenuta può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all'ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell'avvenuto pagamento.
Versamenti multipli
Nel caso in cui il pagamento di diritti, contributi o spese sia eseguito attraverso più versamenti è necessario inoltrare all’ufficio giudiziario (o attraverso un flusso telematico o in maniera tradizionale) tutte le ricevute telematiche riferite al pagamento.
Esempio: nel caso di contributo unificato pari a 500.00 euro, se il pagamento telematico è stato eseguito attraverso due differenti versamenti di rispettivamente 200 e 300 euro è necessario:
Esiti del pagamento
La ricevuta telematica riporta le seguenti informazioni inerenti l’esito dei versamenti eseguiti (un versamento può essere composto da più pagamenti):
esito versamento assume i valori:
per ogni pagamento concluso con esito positivo, vengono riportati:
Richiesta di rimborso
Come indicato all'art 26 c. 11 del Provvedimento Dirigenziale SIA del 18 luglio 2011, relativo alle specifiche tecniche richiamate dall'art 34 del DM 21 febbraio 2011 n° 44, per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge (art 4 del decreto MEF del 9/10/2006). L'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate.