Dettaglio schede pratiche per utente

Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni (art 16 c. 12 DL 179/12)

Ai sensi dell'art. 16 c.12 del D.L. 179/12 e succ mod, il Ministero della Giustizia forma e gestisce l'elenco contenente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art 1, c.2, delD. L.gvo 165/2001), dotate di autonoma soggettività processuale, ovverossia che possono assumere la qualità di parte in un procedimento giudiziario, comunicano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni per via telematica.

Tale elenco fa parte dei pubblici elenchi di cui all'art 16-ter del sopracitato D.L. ed è consultabile dagli avvocati, dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

I dati e l'indirizzo di posta elettronica certificata relativi ai singoli dipendenti e avvocati appartenenti ad una Pubblica Amministrazione restano, invece, memorizzati all'interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ai sensi del DM 44/2011. Per tali soggetti l’iscrizione al ReGIndE può avvenire indifferentemente secondo le modalità indicate negli artt. 8 e 9 bis delle specifiche tecniche di cui al DM 44/2011.

Le modalità operative a disposizione di una Pubblica Amministrazione,

Comunicazione indirizzo di PEC da parte della P.A. ai sendi dell'art 16 comma 12 DL 179/12

   1.  La P.A. invia una richiesta di censimento formale indirizzata al responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia (la richiesta di censimento deve essere reinoltrata anche se la Pubblica Amministrazione è già censita sul ReGIndE) nella quale devono essere specificati:

  • informazioni idonee a identificare la P.A.
  • nominativo, codice fiscale e recapiti del soggetto incaricato a comunicare/modificare l'indirizzo PEC della P.A.

La richiesta di censimento deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata:prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it

   2.  dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, il soggetto incaricato di cui al punto precedente accede all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici, tramite gli strumenti di cui all'art. 6 delle Specifiche Tecniche (autenticazione 'forte'), tramite SPID o token crittografato, e selezionando la sezione "Registro PP.AA." (pulsante sulla home page) può procedere all'inserimento o modifica dell'indirizzo di PEC della Pubblica Amministrazione per la quale è stato censito (la maschera del Portale proporrà automaticamente al soggetto autenticato le Pubbliche Amministrazioni per le quali lo stesso può operare).

Iscrizione Soggetti tramite Portale Servizi Telematici - rif. art 9 bis del documento Specifiche Tecniche

Si precisa che l'inserimento dei dipendenti nel ReGIndE  può essere eseguito attraverso una apposita interfaccia messa a disposizione dal Portale dei Servizi Telematici.

  1. la P.A. esegue il censimento di cui sopra
  2. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, il delegato/incaricato di cui al punto precedente accede all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici, tramite strumenti di cui all'art. 6 delle Specifiche Tecniche (autenticazione 'forte'), tramite SPID o token crittografato, e accedendo alla sezione "Registro PP.AA." (pulsante sulla home page) può procedere all'inserimento -o modifica - nel RegIndE delle informazioni riguardati i dipendenti della P.A.. Si precisa che non è necessario che l'indirizzo di PEC del singolo dipendente coincida con la PEC della PA.. I dipendenti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito degli atti.
Documenti allegati