Dettaglio schede pratiche per tematica

Ricezione delle comunicazioni inviate dall’ufficio giudiziario

Le comunicazioni per via telematica inviate dall’ufficio giudiziario al soggetto abilitato esterno sono eseguite secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del 18 luglio 2011; detto provvedimento individua anche i soggetti abilitati esterni.

In accordo con tali regole, la comunicazione eseguita con strumento telematico viene inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno ha provveduto a registrare nel Registro degli Indirizzi Elettronici oppure nell’INI-PEC.

Il destinatario riceverà, all’indirizzo registrato, un messaggio di PEC contenente il testo della comunicazione, l’eventuale atto oggetto di comunicazione e due file contenenti i dati strutturati (formato XML) contenuti nella comunicazione stessa. Per la lettura dei file strutturati, in formato XML, è necessario utilizzare un apposito editor non essendo sufficiente il browser di navigazione.

In caso di presenza di dati sensibili, la comunicazione viene effettuata per estratto: attraverso la PEC viene comunicato l’avviso di disponibilità della comunicazione che sarà scaricabile integralmente da una apposita area riservata del Portale dei Servizi Telematici previa autenticazione del soggetto tramite certificato (smart card o chiavetta USB) e utilizzando l’URL indicato nel messaggio di PEC di avviso.

Il formato del messaggio di PEC è riportato nel documento di approfondimento allegato alla presente scheda.

A seguito dell’invio di un messaggio PEC di comunicazione, l’ufficio giudiziario mittente riceverà:

  • ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC):la data e l’ora della RdAC definiscono il momento in cui la comunicazione si intende perfezionata e, quindi, il contenuto portato a conoscenza del destinatario. La RdAC è conservata nel fascicolo informatico.
  • avviso di Mancata Consegna: corrisponde alla impossibilità di consegnare il messaggio di PEC nella casella di posta del destinatario. 

Nel caso in cui l’invio abbia esito “mancata consegna” si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16.

La descrizione dettagliata dell’intero flusso di comunicazione è riportata nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di comunicazione.

Documenti allegati