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Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

  1. appartenenti ad un ente pubblico
  2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
  3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.

In allegato alla presente scheda è riportato lo schema di riepilogo dei flussi che alimentano il RegIndE.

L’inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.

Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici

Gli ordini professionali o gli enti pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all’ordine/ente utilizzando la procedura descritta nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici.

Le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1 comma 2 del D. Lg.vo165/2001) dotate di una autonoma soggettività processuale possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati appartenenti all’amministrazione utilizzando la procedura descritta nella scheda Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni (art 16 c. 12 DL 179/12)

Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di ‘difensore’ è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall’ordine professionale o dall’ente di appartenenza.

Registrazione in proprio di un soggetto

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile su questo Portale.

In quest’ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" (art. 6 del provvedimento), tramite SPID o token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione.

Il token è rilasciato:

  1. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
  2. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Le credenziali SPID sono fornite da "Provider" accreditati ad un apposito elenco.

Nel caso si utilizzi la Tessera sanitaria vanno installati i relativi software e il supporto deve essere richiesto all'assistenza della regione di appartenenza.

L’elenco dei certificatori accreditati al rilascio di smartcard/token è disponibile sul sito dell’ Agenzia per l'Italia digitale-AgID (link)

L'elenco dei fornitori accreditati al rilascio di SPID è disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale-AgID (link

Attualmente non è abilitata la "CIE-Carta identità elettronica" e la "firma digitale remota".

Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell’incarico da parte del giudice.

Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione.

Qualora il professionista s’iscriva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall’ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.

Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull’area riservata di questo Portale.

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