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Deposito generico di un atto

Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del Direttore Generale SIA; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni abilitati al deposito.

L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale - vedi indicazioni) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici.

Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito.

Le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e inserita nella busta telematica. Sono presenti sul mercato diversi software che permettono la creazione di tale struttura dati.

Il formato del messaggio di PEC è riportato nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di deposito.

Il deposito è accettato solo se il soggetto mittente del messaggio di PEC risulta registrato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Per ciascun ufficio giudiziario le tipologie di atto depositabili telematicamente con valore legale sono quelle individuate nei decreti emessi ai sensi dell'art 35 comma 1 del DM 44/2011 e consultabili nella sezione Servizi/Uffici Giudiziari di questo portale.

A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia:

  • ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
  • Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA
  • esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica
  • esito intervento della cancelleria è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario

 La descrizione dettagliata dell’intero flusso di deposito è riportata nel documento Formato messaggi e descrizione flusso di deposito.

Documenti allegati